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Legge 24/12/2003 n. 363-Per il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16, della Legge 25 giugno 1999, n. 208, vedi nota all'art. 7, comma 5. Capo III Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici) 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. 2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio Decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni. 4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. 5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Art. 9. (Velocita) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Art. 10. (Precedenza) 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. Art. 11. (Sorpasso) 1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. Art. 12. (Incrocio) 1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. Art. 13. (Stazionamento) 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. 3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Art. 14. (Omissione di soccorso) 1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro. Art. 15. (Transito e risalita) 1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3. 3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente Legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata. Art. 16. (Mezzi meccanici) 1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione. Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo) 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) 1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro. Art. 19. (Concorso di colpa) 1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Capo IV Disposizioni finali e copertura finanziaria Art. 20. (Snowboard) 1. Le norme previste dalla presente Legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard. Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo) 1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. 2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci. Art. 22. (Adeguamento alle disposizioni della Legge) 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla Legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe. 3. Le norme della presente Legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione. Art. 23. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20032005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20032005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori Camera dei deputati (atto n. 1051): -Presentato dall'on. Alfonso Pecoraro Scanio ed altri il 26 giugno 2001. - Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XII e commissione parlamentare per le questioni regionali. -Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003, 12 febbraio 2003, 13, 18, 20 marzo 2003 e 3 e 19 giugno 2003. - Esaminato in aula il 23 e 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003 in un testo unificato con A.C. 1991 (on. - Marco Follini ed altri) A.C. 3534 (on. Maurizio Bertucci) A.C. 3630 (on. Maurizio Paniz ed altri) A.C. 3633 (on. -Pierantonio Zanettin) 3652 (on. Marco Airaghi ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 2381): -Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e giunta per gli affari delle Comunità europee; commissione parlamentare per le questioni regionali. -Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede referente, il 1° ottobre 2003 e 4 dicembre 2003. - Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 12 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e commissioni parlamentare per le questioni regionali. - Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede deliberante, ed approvato il 17 dicembre 2003. |
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